IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e criteri applicativi della legge 1. La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, la tutela dei corpi idrici, il risanamento e la conservazione delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale nonche' la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione e le autorita' di bacino di rilievo interregionale e regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi tendenti alla regolazione ed al riequilibrio delle dinamiche naturali ed antropiche proprie dei suoli ed alla salvaguardia delle qualita' ecologiche, paesaggistiche e culturali nonche' delle capacita' di autodepurazione dei corpi idrici. 3. Alla realizzazione delle suddette finalita' concorrono le prov- ince, la citta' metropolitana, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano, secondo le rispettive competenze. 4. Per le azioni di cui al comma 2 attinenti al bacino di rilievo nazionale del fiume Po, la Regione collabora con gli organi statali competenti. 5. Restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli articoli 868 e 917 del vigente codice civile nonche' dal testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 ed in particolare all'art. 12. 6. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumita', in caso di calamita' naturale, valgono le disposizioni contenute nelle vigenti norme sulla protezione civile e sulle autonomie locali. 7. Ai fini della presente legge per suolo, per acqua, per bacino idrografico, e per sub-bacino valgono le definizioni date dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.