IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
             Finalita' e criteri applicativi della legge
 
   1. La presente legge ha lo  scopo  di  assicurare  la  difesa  del
suolo,  la tutela dei corpi idrici, il risanamento e la conservazione
delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli
usi di razionale assetto economico e sociale nonche' la tutela  degli
aspetti ambientali ad essi connessi.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
Regione  e  le  autorita'  di  bacino  di  rilievo  interregionale  e
regionale,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,  svolgono
opportune  azioni  di  carattere  conoscitivo,  di  programmazione  e
pianificazione  degli  interventi  tendenti  alla  regolazione  ed al
riequilibrio delle dinamiche naturali ed antropiche proprie dei suoli
ed alla salvaguardia  delle  qualita'  ecologiche,  paesaggistiche  e
culturali  nonche'  delle  capacita'  di  autodepurazione  dei  corpi
idrici.
   3. Alla realizzazione delle suddette finalita' concorrono le prov-
ince, la citta' metropolitana, le comunita' montane,  i  consorzi  di
bonifica  e  di  irrigazione  e  quelli  di bacino imbrifero montano,
secondo le rispettive competenze.
   4. Per le azioni di cui al comma 2 attinenti al bacino di  rilievo
nazionale  del  fiume Po, la Regione collabora con gli organi statali
competenti.
   5. Restano ferme le competenze dei  proprietari  frontisti  e  dei
titolari  di  concessioni  relative  ad  opere in alveo o su aree del
demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli  articoli
868 e 917 del vigente codice civile nonche' dal testo unico approvato
con  regio  decreto  25 luglio 1904 n. 523 ed in particolare all'art.
12.
   6. Per i provvedimenti contingibili  ed  urgenti  a  tutela  della
pubblica  e  privata  incolumita',  in  caso  di  calamita' naturale,
valgono  le  disposizioni  contenute  nelle   vigenti   norme   sulla
protezione civile e sulle autonomie locali.
   7.  Ai  fini della presente legge per suolo, per acqua, per bacino
idrografico, e per sub-bacino valgono le definizioni date dal comma 3
dell'art.  1  della  legge  18  maggio  1989  n.  183  e   successive
modificazioni ed integrazioni.